ENERGIVORI: Agevolazioni anni 2017 e 2019
Egregio Cliente,
Come previsto dalle Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA o Autorità), la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) ha reso disponibile, ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito: Elenco), il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta di due separate dichiarazioni:
• dichiarazione per l’annualità 2017 (Ante Riforma);
• dichiarazione per l’annualità 2019 (Post Riforma).
Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni dal 28 settembre 2018 fino al 12 novembre 2018.
Così come abbiamo fatto nelle precedenti tornate (agevolazioni 2013, 2014, 2015 e 2018) lo scrivente Consorzio è in grado di assistere le aziende (che lo richiedono) nella presentazione delle nuove dichiarazioni per l'anno 2017 e per l'anno 2019 e per l'ottenimento delle agevolazioni.
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2017 (ANTE RIFORMA) REQUISITI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI ANTE RIFORMA D. M. 5 aprile 2013
Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali, nell’anno 2017, si sono verificate le seguenti condizioni:
1) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 2,4 GWh di energia elettrica come somma tra l’energia elettrica prelevata dalla rete e quella eventuale autoprodotta e autoconsumata (D.M. 5 aprile 2013, art.3);
2) abbiano il rapporto tra il costo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato almeno pari al 2 per cento (D.M. 5 aprile 2013, art.3);
3) abbiano il codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx), ovvero corrispondente ad uno dei codici NACE estrattivi inclusi nell’Allegato 3 e nell’Allegato 5 delle Linee Guida CE (Comunicazione 2014/C 200/01), di seguito riportati (Delibera ARERA 437/2013/R/eel, art. 1):
- da 05.10.00 a 05.10.99;
- da 06.10.00 a 06.10.99;
- da 06.20.00 a 06.20.99;
- da 07.10.00 a 07.10.99;
- da 07.29.00 a 07.29.99;
- da 08.11.00 a 08.11.99;
- da 08.12.00 a 08.12.99;
- da 08.91.00 a 08.91.99;
- da 08.93.00 a 08.93.99;
- da 08.99.00 a 08.99.99.
Le imprese in “stato di crisi”, per la dichiarazione, possono riferirsi all’ultimo anno utile prima della formalizzazione dello stato di crisi, quale dato più rappresentativo del carattere dell’attività dell’azienda.
DICHIARAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2019 (POST RIFORMA) REQUISITI DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI POST RIFORMA
Possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si sono verificate le seguenti condizioni:
1) abbiano un consumo medio di energia elettrica calcolato nel periodo di riferimento (triennio 2015 – 2016 - 2017 ) pari almeno ad 1 GWh/anno, inteso come somma tra l’energia elettrica prelevata dalla rete e quella eventuale autoprodotta e autoconsumata (D.M. 21 dicembre 2017, art.3);
2) operano nei settori dell’Allegato 3 della Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Linee guida CE) (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3);
3) operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, nel periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, non inferiore al 20% (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3);
4) non rientrano fra quelle di cui ai punti 2) e 3), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 (D.M. 21 dicembre 2017, art. 3).
Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 3 o dell’Allegato 5 alle Linee guida CE, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento (Delibera 921/2017/R/eel, art. 4).
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’Allegato 3 o dall’Allegato 5 delle Linee guida CE, che sono caratterizzate da un indice ival non inferiore al 20% vengono applicati i seguenti livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3*:
- Classe VAL.1 - in misura pari al 2,5 % per ival compreso nell’intervallo [ 20% - 30%[
- Classe VAL.2 - in misura pari al 1,5 % per ival compreso nell’intervallo [ 30% - 40%[
- Classe VAL.3 - in misura pari al 1,0 % per ival compreso nell’intervallo [ 20% - 50%[
- Classe VAL.4 - in misura pari al 0,5 % per ival non inferiore al 50%
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’Allegato 3 delle Linee guida CE, che sono caratterizzate da un indice ival inferiore al 20% oppure imprese ricomprese negli elenchi della CSEA per le annualità 2013 o 2014, vengono applicati i seguenti livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3*:
- Classe FAT.0 - in misura pari al 100 % per ifat inferiore al 2%
- Classe FAT.1 - in misura pari al 55 % per ifat compreso nell’intervallo [ 2% - 10%]
- Classe FAT.2 - in misura pari al 40 % per ifat compreso nell’intervallo ] 10% - 15%]
- Classe FAT.3 - in misura pari al 25 % per ifat superiore al 15%
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese “in difficoltà” ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.