Le nuove agevolazioni energivori in vigore dall'1/01/2018 (Decreto MISE del 21/12/2017 e Delibera AEEGSI del 28/12/2017 N. 921)
Chi sono i nuovi energivori
La presente per informarVi che per effetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 21 dicembre 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018, accedono alle agevolazioni energivori le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano “almeno” uno dei seguenti requisiti:
• operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida della Comunità Europea (CE);
• operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida della Comunità Europea (CE) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto MISE del 21 dicembre 2017 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
• non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.
Non accedono alle agevolazioni del Decreto MISE citato le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
Modalità di erogazione delle agevolazioni
Nel 2018 sarà riconosciuta direttamente in fattura l’agevolazione energivori tramite sconto sugli Oneri di Sistema.
A partire dal 1 gennaio 2018 vengo introdotte due componenti la “Asos” (Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione) e la “Arim” (rimanenti oneri generali) in sostituzione delle attuali componenti A.
La componente Arim sarà addebitata a tutti sulla base della tensione e della tariffa di trasporto.
Per quanto riguarda la componente Asos (equiparata alla vecchia componente A3 (per finanziare le rinnovabili) il nuovo sistema prevede la possibilità di ridurne l’addebito in fattura e, più in dettaglio:
• l’applicazione della classe VAL alle imprese che hanno un costo dell’energia pari almeno al 20% dello stesso VAL (valore aggiunto lordo) e quindi Ival>20% prevede l’azzeramento della componente Asos che quindi non sarà addebitata in fattura ed il contestuale versamento alla CSEA di una quota variabile dal 0,5% al 2,5% del proprio VAL con modalità e tempi ancora da definire.
• per le altre imprese classe FAT, il mantenimento di classi di agevolazione basate sul rapporto fra il costo dell’energia elettrica e il fatturato, con applicazione progressiva di sconti sulla componente Asos funzione della classe di agevolazione
Delibera Attuativa
Il provvedimento 921/2017/R/EEL emanato il 28/12/2017 dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), dettaglia nell’Allegato A, le disposizioni per la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), valide sia per il periodo transitorio (ossia la fase di prima applicazione nel 2018) che per la situazione a regime, con riferimento:
alla raccolta dati; alla predisposizione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
all’assegnazione alle medesime imprese delle varie classi di agevolazioni;
al controllo dei dati al fine della verifica dei requisiti delle imprese.
In particolare si prevede, tra l’altro, che la CSEA:
1) assegni alle imprese che hanno presentato la dichiarazione relativa all’annualità 2016, la classe provvisoria di agevolazione desumibile dai dati disponibili;
2) entro il 15 maggio 2018 provveda all’apertura del portale ai fini dell’integrazione delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese energivore per l’anno 2018, così da rispettare la tempistica del Decreto del 21 dicembre 2017 che stabilisce che entro il 31 luglio 2018 siano effettuati i conguagli delle agevolazioni spettanti dal 1 gennaio 2018;
3) renda disponibile entro il 30 settembre di ogni anno il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese e la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento;
4) pubblichi sul proprio sito l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per ciascun anno a partire dal 2018, distinte per classi di agevolazione, con un aggiornamento mensile;
5) definisca modalità e tempistiche – che dovranno essere approvate dall’Autorità – in merito all’importo dovuto per la contribuzione minima alla parte degli oneri generali che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili e agli impianti di cogenerazione CIP 6/92.
Come già avvenuto in precedenza, siamo disponibili a seguire ogni pratica necessaria all’ottenimento in bolletta delle suddette agevolazioni.