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Riduzione degli Oneri delle bollette elettriche per le sole utenze in Bt non domestiche (art. 30 del Decreto cosiddetto "Rilancio"))

L’articolo 30 del Decreto  Rilancio ( D.L. n. 34 del 19/05/2020 pubblicato sulla G.U. del 19/05/2020 ) ,dispone la riduzione delle  bollette elettriche con riferimento alle voci identificate come  “ trasporto e gestione del contatore “ e “oneri generali si sistema “  per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, destinata però alle sole utenze “ non “domestiche connesse in Bassa tensione ( vedi testo dell’articolo in calce  riportato ).

La copertura autorizzata è pari a 600 milioni di Euro per l’anno 2020.

L’obiettivo del provvedimento è quello di alleggerire il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in capo alle piccole imprese produttive e commerciali, costrette a chiudere o limitare fortemente le loro attività nei mesi di lockdown.

Per l’attuazione si dovrà però attendere l’emanazione da parte dell’ARERA di apposito il provvedimento e di conseguenza poi i fornitori applicheranno in fattura le riduzioni in questione.

Infatti la norma  prevede che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente ridetermini le tariffe di distribuzione-misura in modo da azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza, relative alle tariffe di rete e agli oneri generali, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.

Inoltre l’articolo 30 del Decreto Rilancio dispone  che  per i soli clienti “ non “ domestici in Bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati per ridurre ulteriormente la spesa complessiva, applicando una potenza “virtuale” pari a 3 kW.

 

 

                               Art. 30 del D.L.19/05/2020 N. 34

                                      G.U. del 19/05/2020

                  Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

 

  1. Per i mesi di maggio,  giugno  e  luglio  2020,  l'Autorita'  di

regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  dispone,   con   propri

provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze

elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici,

con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto

e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema",  nel  limite

massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono  tetto  di

spesa.

  2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma  1,  l'Autorita'

ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate  e  in

via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma  1,

le tariffe  di  distribuzione  e  di  misura  dell'energia  elettrica

nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da

applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

  a)      sia previsto un risparmio, parametrato  al  valore  vigente

nel primo trimestre  dell'anno,  delle  componenti  tariffarie  fisse

applicate per punto di prelievo;

  b)      per le sole utenze con potenza disponibile superiore a  3,3

kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma  1  non

superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo

trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia

prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di

potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

  3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa

di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede

ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e  finanze  e'

autorizzato a versare detto  importo  sul  Conto  emergenza  COVID-19

istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella

misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di  entrata

in vigore del presente decreto  e,  per  il  restante  cinquanta  per

cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita'  assicura,  con  propri

provvedimenti, l'utilizzo  di  tali  risorse  a  compensazione  della

riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e

2 e degli oneri generali di sistema.

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