Riduzione degli Oneri delle bollette elettriche per le sole utenze in Bt non domestiche (art. 30 del Decreto cosiddetto "Rilancio"))
L’articolo 30 del Decreto Rilancio ( D.L. n. 34 del 19/05/2020 pubblicato sulla G.U. del 19/05/2020 ) ,dispone la riduzione delle bollette elettriche con riferimento alle voci identificate come “ trasporto e gestione del contatore “ e “oneri generali si sistema “ per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, destinata però alle sole utenze “ non “domestiche connesse in Bassa tensione ( vedi testo dell’articolo in calce riportato ).
La copertura autorizzata è pari a 600 milioni di Euro per l’anno 2020.
L’obiettivo del provvedimento è quello di alleggerire il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in capo alle piccole imprese produttive e commerciali, costrette a chiudere o limitare fortemente le loro attività nei mesi di lockdown.
Per l’attuazione si dovrà però attendere l’emanazione da parte dell’ARERA di apposito il provvedimento e di conseguenza poi i fornitori applicheranno in fattura le riduzioni in questione.
Infatti la norma prevede che l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente ridetermini le tariffe di distribuzione-misura in modo da azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza, relative alle tariffe di rete e agli oneri generali, per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione.
Inoltre l’articolo 30 del Decreto Rilancio dispone che per i soli clienti “ non “ domestici in Bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, le tariffe di rete e gli oneri generali saranno rideterminati per ridurre ulteriormente la spesa complessiva, applicando una potenza “virtuale” pari a 3 kW.
Art. 30 del D.L.19/05/2020 N. 34
G.U. del 19/05/2020
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri
provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici,
con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto
e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di
spesa.
2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorita'
ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in
via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1,
le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica
nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da
applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente
nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse
applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3
kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non
superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede
ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze e'
autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19
istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella
misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per
cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita' assicura, con propri
provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della
riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e
2 e degli oneri generali di sistema.