Approvata la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili (D.Lgs 190 del 25/11/2024).
Con il Decreto Legislativo del 25 novembre 2024, N. 190 ( pubblicato sulla G.U. n. 291 del 12/12/2024, di cui si allega copia ) , in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) , della Legge 5 agosto 2022,n. 118, sono stati definiti i regimi amministrativi :
- per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da Fonti Rinnovabili ( FER );
- per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti , nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
Il provvedimento , che entrerà in vigore il 30 dicembre 2024 ( articolato in 15 articoli ) , mira a creare un quadro normativo coordinato in relazione alla produzione di energia da FER, così da favorire una semplificazione delle procedure amministrative e snellire le procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili.
Sintesi dei contenuti del Decreto
Il Decreto ( rispetto alla prima stesura di agosto 2024 ) ha introdotto varie modifiche , tra cui quella riguardante i tre regimi amministrativi, ideati per garantire celerità e omogeneità su tutto il territorio nazionale, nonché quella della riduzione degli oneri burocratici.
I tre regimi amministrativi per l’installazione degli impianti sono:
- Attività Libera ;
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
- Autorizzazione Unica.
L’ Attività libera è riservata a impianti fotovoltaici fino a 12 MW su coperture esistenti o agrivoltaici fino a 5 MW, a condizione che non interessino aree protette o vincolate.
La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) si applica ad impianti di media grandezza, come quelli superiori a 1 MW, senza che siano necessarie modifiche infrastrutturali o urbanistiche significative.
L’ Autorizzazione Unica è la procedura da utilizzare per progetti complessi o con rilevante impatto ambientale. In questo caso è previsto un processo centralizzato, attivando il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) per quelli più articolati.
Il Decreto inoltre:
- chiede alle Regioni e agli Enti locali di adeguarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso , dando anche la possibilità di prevedere regole per un’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi, anche tramite un innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi in attività libera e in regime di PAS;
- prevede ( all’art. 1 ) l’applicazione di un regime transitorio per le procedure in corso, vale a dire quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta all’entrata in vigore dello stesso Decreto Legislativo ;
- introduce (all’art. 12) anche un capitolo dedicato alle zone di accelerazione ,prevedendo che entro il 21 maggio 2025 il Gestore dei Servizi Energetici ( GSE ) pubblichi una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti FER. Mappatura sulla base della quale, entro il 21 febbraio 2026, ciascuna Regione e Provincia autonoma è chiamata ad adottare un piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi;
- prevede la creazione , entro il 2025, da parte del Gestore dei Servizi Energetici ( GSE ) di uno Sportello Unico Digitale utile a centralizzare le procedure amministrative e ottenere le autorizzazioni necessarie ;
- introduce anche un sistema sanzionatorio per chi realizza o gestisce impianti senza le necessarie autorizzazioni o comunque in modo difforme rispetto alle normative.